Art. 1.

      1. Con la presente legge è istituita e riconosciuta la libera professione intellettuale di optometrista, la quale consiste nell'attività di colui che, tramite metodologie e procedure matematiche, fisiche, ottiche e psicologiche, elabora interventi idonei alle carenze refrattive, accomodative, muscolari e retiniche dell'occhio umano, dando ad esse soluzione tramite l'ideazione, la realizzazione, il collaudo, il controllo e lafornitura di dispositivi visivi o di ausili procedurali, che garantiscono l'appropriato sviluppo e coordinamento del processo funzionale visivo.
      2. Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche di contattologia, illuminologia, ortottica, ipovisione, contattologia protesica, pleottica, rieducazione visiva, ocularistica e cromotecnica.